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Presentazione del seminario CON.SER del 21-22 marzo 2012.

Nella seconda metà dell’anno 2011 e in questo scorcio del 2012, sono state apportate cospicue novità nella materia degli appalti pubblici non con provvedimenti specifici, ma nell’ambito della legislazione riguardante la disciplina della finanza nazionale.

In particolare, nell’ambito delle misure per il rilancio dello sviluppo economico interno (e allo scopo di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, di semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, di garantire un più efficace sistema di controllo e di ridurre il contenzioso), con il D.L. 70/2011 sono state apportate importanti innovazioni al Codice dei contratti pubblici, tali da comportare una sorta di quarto decreto correttivo. In sede di conversione del citato D.L. 70/2011 (con L. 106 del 12 luglio 2011), sono state introdotte altre modifiche, in tema di requisiti generali di partecipazione alle procedure di gara, di obbligo di aggiudicare l’appalto al netto dei costi del personale, di innalzamento della soglia dei c.d. “affidamenti diretti” per i cottimi fiduciari di beni e servizi da 20.000 a 40.000 euro.

Nella manovra di luglio (D.L. 6 luglio 2011, convertito con L. 111 del 15 luglio 2011) è stato esaltato il ruolo delle convenzioni quadro stipulate da Consip e sancita la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’obbligo di rispettare i parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, L. 488/1999.
Altre disposizioni riguardanti la materia dei contratti (art. 91 del Codice sugli incarichi di progettazione; valorizzazione delle PMI negli appalti; proporzionalità nella richiesta di requisiti di partecipazione al valore del contratto) sono state inserite nella legge 180 dell'11 novembre 2011: “Statuto delle imprese”.

Con il D.L. 201/2011 (decreto Monti “Salva Italia”) convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, sono state formulate norme atte a garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza delle procedure di gara, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, la nuova disposizione abroga l’art. 81, comma 3-bis del Codice, che – secondo talune interpretazioni – imponeva l’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Altre innovazioni in tema di varianti migliorative della S.A., di invito a suddividere gli appalti in lotti funzionali – se possibile – per consentire una partecipazione delle PMI e di scorrimento della graduatoria (art. 140 del Codice), anche in caso di liquidazione coatta e di concordato preventivo dell’esecutore, oltre che di fallimento, per ridurre in tal modo i tempi per la conclusione delle opere. Inoltre, è stata ripristinata la precedente edizione dell’art. 91 del Codice, abrogando la modifica introdotta dalla citata legge 180/11.

Altre novità sono previste nell’emanando decreto sulle liberalizzazioni.

Nel corso del seminario sarà dato ampio spazio alla discussione ed in particolare verranno fornite dagli esperti approfondite risposte ai quesiti dei partecipanti.